Le donne che non beneficiano di un trattamento previdenziale dell’indennità di maternità possono chiedere l’assegno di maternità.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occupa di dare informazioni, raccogliere le domande e seguire l’istruttoria fino alla trasmissione all’INPS, che eroga direttamente il contributo ai beneficiari.
A chi è rivolto
I contributi vengono assegnati alle madri – residenti nel Comune – italiane oppure straniere dell’Unione Europea, o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno C.E. per i soggiornanti di lungo periodo, o titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.
Viene riconosciuto anche alle madri adottive e in affido pre-adottivo.
I contributi sono concessi se il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è inferiore alla soglia annualmente stabilita dal Governo italiano.
La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla data del parto o del decreto di adozione. Superato questo termine si perde il diritto al contributo.
A chi rivolgersi
La domanda va presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico su un modello appositamente predisposto.
Come fare
Il modulo di richiesta può essere scaricato qui modulo di domanda di assegno di maternità oppure ritirato presso l’U.R.P. negli orari di apertura al pubblico. E’ necessario allegare l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni e, nei casi previsti, copia dell’idoneo permesso di soggiorno ai sensi delle norme che disciplinano la materia. Dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti, il Comune trasmette i dati all’INPS che provvede al pagamento.
Normativa di riferimento
Legge n. 448/1998, art. 66; D.Lgs 151/2001, art. 74.
Pagina aggiornata il 08/10/2025