Descrizione
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate