Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale l’occupazione si è protratta per almeno quindici giorni, è computato per intero.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale (commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale) nella misura percentuale deliberata dalla provincia per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
UTENZE DOMESTICHE
Le tariffe per le utenze domestiche sono determinate con riferimento alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza ed in relazione al numero degli occupanti il nucleo familiare come risultante all’Anagrafe del Comune.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell’avviso di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell’anno, con conguaglio a saldo nel caso di variazioni intervenute successivamente.
I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati ogni anno dal Consiglio comunale con propria deliberazione.
Riduzioni per le utenze domestiche
Si applica una riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero qualora debitamente dichiarate e documentate.
Si applica una riduzione del 15% (fino a tutto il 2020 era del 30%) nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio, e avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della stessa all’ufficio tributi.
La tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di 2/3 per una sola unità immobiare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione. A partire dal 2021 la pensione deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (ossia una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo o extraeuropeo) e ci deve essere coincidenza tra lo Stato estero di residenza e lo Stato che eroga la pensione.
Riduzioni tariffarie TARI 2022
Per l’anno 2022, l’Amministrazione comunale si è avvalsa della possibilità concessa dalla Legge 15/07/2022, n. 91 recante “misure urgenti per affrontare l’attuale fase di grave difficoltà economica derivante dalla criticità dei mercati dell’energia e della materie prime” ed ha approvato le seguenti riduzioni tariffari a favore di famiglie ed imprese:
a) famiglie il cui nucleo familiare sia composto da tre persone o più nella misura del 14,18% calcolata sia sulla tariffa fissa che variabile;
b) imprese artigiane e commerciali appartenenti alle seguenti categorie: 1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto); 4 (campeggi e impianti sportivi – sono esclusi i distributori di carburante); 7 (alberghi con ristorante); 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); 23 (mense, birrerie, hamburgherie) e 24 (bar, caffè, pasticcerie) nella misura del 19,95% calcolata sia sulla tariffa fissa
UTENZE NON DOMESTICHE
Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta e in base a coefficienti di potenziale produzione.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria dal Consiglio comunale. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività (vedi allegato A) .
Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, o a quanto risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Riduzioni per le utenze non domestiche
Il tributo si applica in misura ridotta, ai locali e alle aree scoperte adibite ad attività stagionale oppure occupate o condotte in via non continuativa; a dette utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente ridotta in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante da un atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all’anno solare, con un minimo di quattro mesi l’anno.
agevolazione per avvio al riciclo:
Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo fino ad un tetto massimo del 25%. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale e avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente.
agevolazione per avvio al recupero:
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Pagina aggiornata il 30/09/2024