Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2020
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2020
Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021
adeguato al D.Lgs. 3/09/2020 n. 116 di recepimento delle Dir. 2018/851-852/UE ovvero di riforma della gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2023
revisione in adempimento alla del. Arera n. 15/2022/R/rif di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Dal 1 gennaio 2021:
Utenze domestiche
– è stata rideterminata la riduzione per l’attività di compostaggio domestico pari al 15% (sia quota fissa che quota variabile) per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica.
Utenze non domestiche
– perdono efficacia tutte le norme di “assimilazione ai rifiuti urbani” già individuate dal Comune e viene dettata una nuova definizione di “rifiuto”
scelta uscita dal servizio pubblico:
– possibilità per le utenze non domestiche di uscire del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito dal Comune e scegliere di ricorrere al libero mercato per il conferimento dei propri rifiuti urbani (per un periodo non inferiore a cinque anni), previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi di questa facoltà sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo (rimane dovuta solo la parte fissa della tariffa).
Modalità e termini per esercitare l’opzione
La decisione di avvalersi di un soggetto privato diverso dal gestore pubblico per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un’utenza non domestica deve essere comunicata via PEC al Comune: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net e al Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento Agno-Chiampo Ambiente Srl: postac@pec.agnochiampoambiente.it
entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento della presentazione della dichiarazione dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
E’ fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013. In questo caso hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo fino ad un tetto massimo del 25%.
Per informazioni complete consultare il Regolamento Tari. Alla pagina “Modulistica Rifiuti” sono disponibili gli appositi moduli.
Attività artigianali ed industriali
– le superfici dove avviene la lavorazione (ossia ove di norma si formano in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali e/o pericolosi al cui conferimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori) rimangono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, comprese i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti (sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile); restano tassabili le superfici quali mense, uffici, servizi, spogliatoi per quanto attiene alla produzione di rifiuti domestici.
– attività con produzione di rifiuti “misti” (ossia sia urbani che speciali): nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:
Categoria di attività % di abbattimento della superficie
LAVANDERIE A SECCO – TINTORIE NON INDUSTRIALI 25,00%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE – INCISIONI – SERIGRAFIE 25,00%
OFFICINE PER RIPARAZIONI AUTO, MOTO E MACCHINE AGRICOLE
– GOMMISTI 45,00%
ELETTRAUTO – AUTOCARROZZERIE – VERNICIATORI IN GENERE
– FONDERIE – GALVANOTECNICHE 45,00%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 45,00%
FALEGNAMERIE 45,00%
LABORATORI FOTOGRAFICI – ELIOGRAFIE CON STAMPA 25,00%
ALLESTIMENTI PUBBLICITARI, INSEGHE LUMINOSE
– MATERIE PLASTICHE – VETRORESINA 25,00%
GABINETTI DENTISTICI – ODONTOTECNICI –
LABORATORI RADIOLOGICI e DI ANALISI MEDICHE – VETERINARI 35,00%
Attività agricole c.d. per connessione (agriturismi)
Possono essere assoggettati a TARI i locali delle attività agricole c.d. “per connessione” (es. gli agriturismo), produttivi di rifiuti simili per natura e per tipologia ai rifiuti riportati nell’allegato L-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n- 152 a condizione che l’utente faccia espressa richiesta di voler avvalersi del servizio pubblico.
Pagina aggiornata il 15/11/2024