Assegno di maternità

Ultima modifica 22 febbraio 2024

Le donne che non beneficiano di un trattamento previdenziale dell’indennità di maternità possono chiedere l’assegno di maternità.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occupa di dare informazioni, raccogliere le domande e seguire l’istruttoria fino alla trasmissione all'INPS, che eroga direttamente il contributo ai beneficiari.

A chi è rivolto
I contributi vengono assegnati alle madri – residenti nel Comune - italiane oppure straniere dell'Unione Europea, o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno C.E. per i soggiornanti di lungo periodo.
Viene riconosciuto anche alle madri adottive e in affido pre-adottivo.
I contributi sono concessi se il valore dell'ISEE è inferiore ad € 20.221,13 soglia così stabilita per l'anno 2024.
La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla data del parto o del decreto di adozione. Superato questo termine si perde il diritto al contributo.

A chi rivolgersi
La domanda va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico su un modello appositamente predisposto e che si può trovare nella sezione modulistica.
Come fare
Il modulo di richiesta può essere ritirato presso l’U.R.P. negli orari di apertura al pubblico. E’ necessario allegare l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare riferita all'ultima dichiarazione dei redditi e, nei casi previsti, il permesso di soggiorno C.E. per i soggiornanti di lungo periodo. Dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti, il Comune trasmette i dati all’INPS che provvede al pagamento.

Normativa di riferimento
Legge n. 448/1998, art. 66; D.Lgs 151/2001, art. 74.